di Gilberto Cavagna di Gualdana
La tutela autoriale delle opere dell’architettura è stata a lungo discussa, proprio in ragione della peculiare natura di tali creazioni. La Convenzione di Berna, nel testo originario del 1886, si limitava infatti a proteggere solo i disegni e i modelli architettonici (“les plans croquis et ouvrages plastiques, relatifs … à l’architecture”; così art. 4); la menzione delle “oeuvres d’architecture” è stata inserita solo nel 1908, riconoscendo espressamente la tutela del risultato finale della creazione architettonica.
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