di Cesare Galli
Le norme più importanti della legge 24 luglio 2023, n. 102, sono quelle che prevedono la “controriforma” della disciplina delle invenzioni dei dipendenti delle Università e delle istituzioni pubbliche di ricerca, con l’attribuzione alle istituzioni di appartenenza del diritto al brevetto, loro sottratto nel 2001 dalla Legge 18 ottobre 2001, n. 383 (cosiddetta “Tremonti-bis”, o “legge dei cento giorni” del secondo Governo Berlusconi), che aveva introdotto nell’allora legge invenzioni un art. 24-bis, in base al quale il diritto di brevettare le invenzioni realizzate da dipendenti di Università ed enti pubblici di ricerca veniva sempre attribuito ai dipendenti medesimi, anche quando l’attività inventiva rientrava nelle loro mansioni contrattuali, anziché all’ente di appartenenza, cui andava solo una quota percentuale dei proventi di sfruttamento delle invenzioni stesse. Tutto ciò in deroga alla regola opposta, valida per ogni altro dipendente, privato e pubblico, che assegna i diritti sulle invenzioni realizzate dai dipendenti all’ente di appartenenza nell’adempimento del proprio rapporto di lavoro, salvo naturalmente riconoscere all’inventore il diritto “morale” di essere indicato come autore dell’invenzione e – solo in determinati casi – un “premio”, commisurato al valore dell’invenzione, alla sua posizione nell’impresa e al maggiore o minore merito dell’inventore stesso nel realizzarla.
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